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Doggy bag

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Con l’espressione doggy bag si indica il contenitore che un esercizio di ristorazione mette a disposizione del cliente perché possa portare con sé gli alimenti e le bevande acquistati e rimasti non consumati al termine del pasto; per estensione, il termine designa la pratica stessa. Si distingue dall’asporto e dalla consegna a domicilio, che riguardano preparazioni ordinate fin dall’origine per il consumo fuori dal locale, mentre la doggy bag interviene su un pasto già somministrato al tavolo. In Italia la stessa pratica è stata denominata anche family bag e rimpiattino.

Origine del termine

Come ricostruito dall’Università di Parma nell’ambito del progetto Food for Future, la pratica si afferma negli Stati Uniti a partire dagli anni Quaranta, quando i ristoratori di San Francisco, su iniziativa dell’associazione cittadina di categoria, cominciarono a fornire su richiesta appositi sacchetti destinati al cibo servito e non terminato. La medesima ricostruzione, che si appoggia all’Oxford Companion to Food di Alan Davidson e Tom Jaine, rileva come la denominazione facesse riferimento all’alimentazione dell’animale domestico: una finzione linguistica che consentiva di formulare la richiesta senza esporsi al sospetto di indigenza.

Le denominazioni italiane

Nel 2015 il Ministero dell’Ambiente, in collaborazione con Unioncamere Veneto e con il Consorzio nazionale imballaggi (Conai), promosse il progetto pilota Family Bag, avviato nel Padovano con l’obiettivo dichiarato di sottrarre la pratica all’imbarazzo che ne accompagnava la richiesta. Nel 2018 la Federazione italiana pubblici esercizi (Fipe) e il Consorzio nazionale recupero e riciclo degli imballaggi a base cellulosica (Comieco) adottarono, all’esito di un concorso, il nome Rimpiattino, che richiama il lessico domestico del recupero degli avanzi. Nessuna delle due denominazioni ha soppiantato nell’uso corrente il calco inglese.

Quadro normativo italiano

L’ordinamento italiano non prevede un obbligo generalizzato in capo all’esercente. Un primo riconoscimento è giunto dalla giurisprudenza: la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 29942 del 2014, ha giudicato pretestuoso e ingiustificato il divieto opposto al cliente di asportare i residui del pasto, ritenendolo lesivo di regole comunemente accettate nella civile convivenza. La legge 19 agosto 2016 n. 166, nota come legge Gadda, promuove l’utilizzo da parte degli operatori della ristorazione di contenitori riutilizzabili idonei, senza tuttavia imporlo, e lascia ferma la facoltà del cliente di avvalersene o meno. Proposte volte a introdurre l’obbligatorietà sono state depositate in Parlamento nel corso della legislatura senza completare l’iter. Nel luglio 2026, come riferito dall’agenzia ANSA, una disposizione che configurava l’asporto come diritto del consumatore è stata inserita nelle bozze del disegno di legge annuale per il mercato e la concorrenza, per poi essere espunta dal testo approvato dal Consiglio dei ministri in vista di un confronto con le associazioni di categoria.

Esperienze in altri ordinamenti

In Spagna la legge 1/2025 sulla prevenzione delle perdite e dello spreco alimentare impone agli esercizi di ristorazione di fornire gratuitamente al cliente contenitori idonei per gli alimenti non consumati, con esclusione delle formule a buffet, e di darne informazione visibile. In Francia, secondo la ricostruzione dell’Università di Parma, una raccomandazione introdotta per via regolamentare nel 2011 è stata in seguito sostituita da un vero e proprio obbligo.

Profili igienico-sanitari

Il conferimento del contenitore comporta il passaggio della custodia dell’alimento dall’esercente al cliente, sul quale ricadono la conservazione e il trasporto. La legge 166/2016 contempla anche l’impiego di un contenitore proprio dell’avventore, sotto la sua responsabilità e nel rispetto delle norme igienico-sanitarie. Il tema si è riproposto nel dibattito del 2026, con particolare riguardo agli alimenti deperibili e all’interruzione della catena del freddo, per i quali era prevista l’adozione di un successivo decreto ministeriale attuativo.

Dimensione culturale

L’ostacolo principale alla diffusione della pratica in Italia è di ordine culturale prima che giuridico. La Federazione italiana pubblici esercizi ha sostenuto in più occasioni che la strada da percorrere sia quella dell’educazione al valore del cibo più che dell’intervento normativo. Sul piano storico la doggy bag si salda peraltro a una tradizione domestica di riutilizzo degli avanzi radicata nella cucina italiana, che ne attenua la percezione di estraneità.

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