Il buono pasto è un documento di legittimazione, in forma di tagliando cartaceo o di supporto elettronico, che attribuisce al titolare il diritto a ottenere il servizio sostitutivo della mensa aziendale. Il lavoratore lo utilizza presso gli esercizi convenzionati con la società che lo ha emesso per acquistare un pasto o prodotti alimentari, fino a concorrenza del valore facciale indicato sul titolo. Si tratta di una prestazione facoltativa per il datore di lavoro, salvo diversa previsione della contrattazione collettiva o di accordi individuali. Le regole d’uso prevedono di norma un titolo per ciascuna giornata lavorativa, un limite al numero di buoni spendibili in una singola operazione e l’assenza di resto in denaro.
Le origini dello strumento
Lo strumento affonda le proprie radici nel Regno Unito del secondo dopoguerra, quando, in un contesto ancora segnato dal razionamento alimentare, un’agevolazione fiscale consentì ai datori di lavoro di offrire ai dipendenti titoli spendibili per il pasto di mezzogiorno in alternativa alla gestione di una mensa interna. Secondo alcune fonti la formula assunse veste commerciale organizzata solo nel decennio successivo, per iniziativa imprenditoriale privata. Su quel modello venne concepito nel 1962 il primo buono pasto francese, riconosciuto come beneficio per i lavoratori da un provvedimento governativo del 1967 e in seguito esportato in altri Paesi. In Italia i buoni pasto compaiono nella seconda metà degli anni Settanta, mentre una disciplina organica sarebbe giunta solo diversi decenni più tardi.
Il legame con il settore Horeca
Il rapporto tra buono pasto e pubblici esercizi è costitutivo dello strumento. Il titolo nasce infatti come risposta all’impossibilità, per molte imprese, di allestire e gestire una mensa interna: la funzione di ristorazione viene esternalizzata e affidata alla rete dei locali presenti sul territorio, che assumono di fatto il ruolo di mensa diffusa. Bar, ristoranti, pizzerie, tavole calde e gastronomie diventano così destinatari di un flusso di clientela ricorrente e concentrato nelle ore centrali della giornata lavorativa, in un rapporto regolato da una convenzione con la società emittente.
Il buono pasto nella prospettiva dei lavoratori
Per chi lo riceve, il buono pasto costituisce un sostegno alla spesa per il pasto durante la giornata lavorativa. Non concorre alla formazione del reddito imponibile entro le soglie giornaliere stabilite dalla normativa, più favorevoli per il formato elettronico rispetto a quello cartaceo, e non rientra nel computo di altri istituti retributivi. Il principale elemento distintivo rispetto alla mensa è la libertà di scelta del luogo di consumo. Restano tuttavia vincoli propri dello strumento: la spendibilità è limitata ai generi alimentari e agli esercizi convenzionati, il titolo ha una scadenza e il suo valore non è convertibile in denaro.
Il buono pasto nella prospettiva delle imprese
Per il datore di lavoro il buono rappresenta una soluzione alternativa alla mensa aziendale, che non richiede spazi dedicati, personale né oneri di manutenzione, e che risulta per questo accessibile anche alle realtà di piccole dimensioni. Il costo sostenuto beneficia di un trattamento fiscale agevolato ed è comunemente inserito nei piani di welfare aziendale. L’adozione comporta però la scelta di una società emittente e la dipendenza dall’ampiezza della sua rete di convenzionamento, elemento che ne condiziona l’effettiva utilità per i dipendenti.
L’impatto sulla filiera Horeca e sulla distribuzione
Il sistema convoglia verso la ristorazione e i punti vendita alimentari una domanda aggiuntiva di rilievo, ma pone all’esercente convenzionato oneri specifici: le commissioni trattenute dalla società emittente sul valore facciale, i tempi di rimborso e la gestione operativa dell’incasso. Su questo fronte il legislatore italiano è intervenuto fissando un limite massimo alle commissioni applicabili, dapprima nel settore pubblico e successivamente in quello privato; la misura ha ricevuto valutazioni differenti da parte delle rappresentanze degli esercenti e delle società emittenti. Nel tempo la normativa ha inoltre ampliato le tipologie di attività convenzionabili, includendo la vendita al dettaglio di generi alimentari e quindi supermercati e discount, con un conseguente allargamento delle occasioni d’uso.
Dal cartaceo all’elettronico
L’evoluzione più significativa degli ultimi anni riguarda la smaterializzazione del titolo. Card e applicazioni per dispositivi mobili hanno progressivamente sostituito il tagliando di carta, semplificando la distribuzione, il controllo del saldo e la registrazione delle operazioni. Per gli esercenti la transizione ha comportato l’integrazione con i terminali di pagamento elettronico. La digitalizzazione ha inoltre esteso il perimetro d’uso alle piattaforme di consegna a domicilio e alla ristorazione automatica, dove sistemi cashless e terminali dedicati consentono di utilizzare il credito presso i distributori automatici installati nei luoghi di lavoro.
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