WikiHoreca.com – L’acqua minerale è un tipo di acqua sorgiva, solitamente commercializzata in bottiglia.
In Italia può essere venduta con la dicitura acqua minerale solo l’acqua che risponde ai criteri di legge stabiliti dal D.Lgs. nº 176 dell’8 ottobre 2011 (attuazione della direttiva 2009/54/CE), il quale recita: «Sono considerate acque minerali naturali le acque che, avendo origine da una falda o giacimento sotterraneo, provengono da una o più sorgenti naturali o perforate e che hanno caratteristiche igieniche particolari e, eventualmente, proprietà favorevoli alla salute».
Il mercato dell’acqua minerale ha un’importanza particolare in Italia, che guida nettamente la classifica del consumo mondiale pro capite, con volumi che si sono triplicati dal 1985 (65 litri annui pro capite) al 2006 (194 litri annui).
Per la legge italiana le acque minerali commerciabili possono essere divise in varie categorie secondo quanto indicato da un decreto legislativo del 1992:
acque minimamente mineralizzate: il residuo fisso a 180 °C è inferiore a 50 mg/l.
acque oligominerali (o leggermente mineralizzate): il residuo fisso è compreso tra 50 e 500 mg/l.
acque minerali: il residuo fisso è compreso tra 500 e 1500 mg/l.
acque ricche di sali minerali: il residuo fisso è superiore a 1500 mg/l.
Per le acque il cui residuo fisso è compreso tra 500 e 1500 mg/l il decreto non fornisce indicazioni di nomenclatura.
Esistono poi per l’acqua minerale altre categorie previste dal decreto, legate alla concentrazione di specifici sali minerali:
contenente bicarbonato, se il bicarbonato è superiore a 600 mg/l;
solfata, se i solfati sono superiori a 200 mg/l;
clorurata, se il cloruro è superiore a 200 mg/l;
calcica, se il calcio è superiore a 150 mg/l;
magnesiaca, se il magnesio è superiore a 50 mg/l;
fluorata, se il fluoro è superiore a 1 mg/l;
ferruginosa, se il ferro bivalente è superiore a 1 mg/l;
acidula, se l’anidride carbonica libera è superiore a 250 mg/l;
sodica, se il sodio è superiore a 200 mg/l;
indicata per le diete povere di sodio, se il sodio è inferiore a 20 mg/l;
In Italia il contenitori dell’acqua minerale deve riportare l’indicazione di:
- acqua minerale naturale, eventualmente integrata con una classificazione basata sul contenuto di anidride carbonica.
-totalmente degassata se l’anidride carbonica libera presente alla sorgente è stata totalmente eliminata;
-parzialmente degassata, se l’anidride carbonica libera presente alla sorgente è stata parzialmente eliminata;
-rinforzata col gas della sorgente, se il tenore di anidride carbonica libera, proveniente dalla stessa falda o giacimento, è superiore a quello della sorgente;
-aggiunta di anidride carbonica, se all’acqua minerale naturale è stata aggiunta anidride carbonica non prelevata dalla stessa falda o giacimento;
-naturalmente gassata o effervescente naturale, se il tenore di anidride carbonica libera, superiore a 250 mg/l, è uguale a quello della sorgente; - la denominazione dell’acqua minerale naturale ed il nome della sorgente ed il luogo di utilizzazione della stessa;
- l’indicazione della composizione analitica, risultante dalle analisi effettuate, con i componenti caratteristici;
- la data in cui sono state eseguite le analisi e il laboratorio presso il quale dette analisi sono state effettuate;
- il contenuto nominale;
- il titolare dell’autorizzazione regionale all’utilizzo dell’acqua;
- il termine minimo di conservazione;
- la dicitura di identificazione del lotto;
- informazioni circa alcuni eventuali trattamenti di separazione di elementi chimici.
Altre indicazioni, eventualmente contenute sulle etichette sono permesse, ma non richieste dalla legge.